Statuto

Statuto

Statuto

 

Art. 1 – Costituzione

È costituita l’Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro denominata “Nucleo Kubla Khan” (da questo momento in poi “Associazione”), con sede legale in Rose (CS) alla via Varolate n. 22, in conformità alle norme del codice civile sulle associazioni.

Sede operativa principale dell’Associazione è la sala “Sorrentino”, presso la sede della emittente televisiva Cam Tele Tre, sita in Rende (CS) alla via Brodolini 19.

Art. 2 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità

L’Associazione non persegue finalità lucrative. I principi ispiratori dell’associazione sono l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative.

L’Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione ha per fini la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte.

Art. 4 – Attività

L’Associazione è volta alla promozione ed organizzazione, senza alcuna finalità lucrativa, di manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri Associati, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, laboratori, conferenze, concorsi, premi, seminari, ecc…

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale cartacea e telematica, letteraria, e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non Associati, per la promozione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi Associati. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà coinvolgere artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione, al fine di realizzare ogni tipo di iniziativa coerente con le finalità della stessa.

Art. 5 – Finanziamenti

L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi Associativi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

Art. 6 – Attività limitata di natura commerciale

L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi Associativi. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini Associativi.

Art 7 – Diritti e Doveri dei Partecipanti

Gli associati prendono parte attivamente alle manifestazioni e agli eventi promossi e organizzati dell’Associazione e propongono i propri lavori per la pubblicazione negli spazi editoriali della stessa.

Gli associati sono tenuti a corrispondere una quota Associativa determinata nella misura di cui al successivo art. 8.

Gli Associati hanno diritto ad essere informati sulle attività dell’Associazione e ottengono i benefici derivanti dal tesseramento quali riduzioni sul costo delle eventuali manifestazioni convenzionate o patrocinate. Tali benefici possono modificarsi nel corso del tempo.

Art. 8 – Quota Associativa

La quota Associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 7,00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo e adottata con regolamento.

Art. 9 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli Associati, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività Associativa.

L’associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto ai contributi versati.

Gli Associati espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 10 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da:

– quote Associative;

– proventi derivanti da prestazioni di servizi resi a Associati, a terzi e a Pubbliche Amministrazioni che non esulino dalle finalità di cui all’art. 3 del presente statuto, con attività marginali di carattere commerciale ed in conformità con l’art 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

– liberalità, contributi, lasciti, donazioni e finanziamenti privati.

L’Associazione aderisce al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 145 del richiamato Testo Unico e all’art. 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Art. 11 – Regolamento

L’Associazione si doterà di opportuno regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità Associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione.

Art. 12 – Intrasmissibilità della quota Associativa

La quota Associativa non è trasmissibile.

Art. 13 – Collaborazioni

L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire anche agli Associati proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 14 – Prerogative dell’Assemblea degli Associati

L’Assemblea degli Associati, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita Associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli Associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti gli Associati maggiorenni. Gli Associati minorenni, pur potendo partecipare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede dell’Associazione, mediante comunicazione scritta o telematica, ovvero mediante affissione all’albo dell’Associazione predisposto nella sede dell’Associazione, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. È prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. L’Assemblea approva il bilancio consuntivo relativo l’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea può, altresì, proporre la nomina o la revoca di un Associato alla carica di Consigliere, ferma restando la necessaria approvazione della stessa da parte dei membri del Consiglio Direttivo. All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti gli Associati regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri Associati. Le deleghe non potranno essere rilasciate a Consiglieri. Possono partecipare all’Assemblea gli Associati iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile. L’Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un decimo degli Associati. In tal caso, se i Consiglieri non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

Art. 15 – Rendicontazione

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede dell’Associazione per essere consultato da ogni associato.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da Presidente, Vice Presidente e Segretario facente funzioni anche di Tesoriere le cui cariche hanno durata annuale e carattere esclusivamente elettivo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto alla redazione del bilancio Associativo e alla gestione dei finanziamenti e dei proventi a qualsiasi titolo detenuti dall’Associazione. Inoltre, è competenza del Consiglio Direttivo l’organizzazione delle attività promosse dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo è, altresì, l’organo a cui è demandata la valutazione dell’ammissione all’Associazione degli aspiranti Associati.

Le cariche Associative non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, redige i programmi di attività Associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; delibera circa la quota Associativa; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze degli Associati; vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi Associati; delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione degli Associati; decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati; delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea degli Associati ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività Associative, potrà rivolgere anche ai non Associati, personali inviti gratuiti.

Art. 17 – Prerogative del Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Bilancio Preventivo e Consuntivo

Annualmente, il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo che dovranno essere approvati dagli Associati. Il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea generale per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Art. 19 – Modifiche allo statuto

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza degli Associati.

Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 degli Associati. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Art. 21 – Rimando alla disciplina codicistica

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

 

 

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